La firma deve essere autenticata quando un’istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compresa la dichiarazione di conformità all’originale sono presentate a soggetti privati (banche, assicurazioni, ecc.) oppure a soggetti pubblici ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio la delega alla riscossione della pensione).
Non sono ammesse manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, autorizzazioni, deleghe, rinunce, contratti, scritture private, procure.